Attestazione del diritto di soggiorno permanente
I cittadini dell’Unione che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale hanno diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs. n. 30/2007.
Il rilascio dell’attestato di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea è subordinato alla valutazione della regolarità della documentazione presentata, ovvero:
documento d’identità;
autocertificazione relativa alla residenza in Italia per 5 anni;
documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno per 5 anni continuativi.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato le loro attività, e per i loro familiari, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del decreto legislativo 30/2007.